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. Al primo posto mettete la confessione e poi chiedete una direzione spirituale, se lo ritenete necessario. La realtà dei miei peccati deve venire come prima cosa. Per la maggior parte di noi vi è il pericolo di dimenticare di essere peccatori e che come peccatori dobbiamo andare alla confessione. Dobbiamo sentire il bisogno che il sangue prezioso di Cristo lavi i nostri peccati. Dobbiamo andare davanti a Dio e dirgli che siamo addolorati per tutto quello che abbiamo commesso, che può avergli recato offesa. (Beata Madre Teresa di Calcutta)
 
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Concilio Vaticano II Decreto

Ultimo Aggiornamento: 28/04/2013 12:00
28/04/2013 12:00


Seguono le firme dei Padri.


Firme dei Padri

Io PAOLO Vescovo della Chiesa Cattolica

† Ego IOANNES titulo S. Marci Presbyter Cardinalis URBANI, Patriarcha Venetiarum.

Ego PAULUS titulo S. Mariae in Vallicella Presbyter Cardinalis GIOBBE, S. R. E. Datarius.

Ego FERDINANDUS titulo S. Eustachii Presbyter Cardinalis CENTO.

† Ego IOSEPHUS titulo S. Honuphrii in Ianiculo Presbyter Cardinalis GARIBI Y RIVERA, Archiepiscopus Guadalajarensis.

Ego CAROLUS titulo S. Agnetis extra moenia Presbyter Cardinalis CONFALONIERI.

† Ego PAULUS titulo Ss. Quirici et Iulittae Presbyter Cardinalis RICHAUD, Archiepiscopus Burdigalensis.

† Ego IOSEPHUS M. titulo Ss. Viti, Modesti et Crescentiae Presbyter Cardinalis BUENO Y MONREAL, Archiepiscopus Hispalensis.

† Ego FRANCISCUS titulo S. Eusebii Presbyter Cardinalis KÖNIG, Archiepiscopus Vindobonensis.

† Ego IULIUS titulo S. Mariae Scalaris Presbyter Cardinalis DÖPFNER, Archiepiscopus Monacensis et Frisingensis.

Ego PAULUS titulo S. Andreae Apostoli de Hortis Presbyter Cardinalis MARELLA.

Ego GUSTAVUS titulo S. Hieronymi Illyricorum Presbyter Cardinalis TESTA.

† Ego ALBERTUS titulo S. Caeciliae Presbyter Cardinalis MEYER, Archiepiscopus Chicagiensis.

Ego ALOISIUS titulo S. Andreae de Valle Presbyter Cardinalis TRAGLIA.

† Ego PETRUS TATSUO titulo S. Antonii Patavini de Urbe Presbyter Cardinalis DOI, Archiepiscopus Tokiensis.

† Ego IOSEPHUS titulo S. Ioannis Baptistae Florentinorum Presbyter Cardinalis LEFEBVRE, Archiepiscopus Bituricensis.

† Ego BERNARDUS titulo S. Ioachimi Presbyter Cardinalis ALFRINK, Archiepiscopus Ultraiectensis.

† Ego LAUREANUS titulo S. Francisci Assisiensis ad Ripam Maiorem Presbyter Cardinalis RUGAMBWA, Episcopus Bukobaënsis.

† Ego IOSEPHUS titulo Ssmi Redemptoris et S. Alfonsi in Exquiliis Presbyter Cardinalis RITTER, Archiepiscopus S. Ludovici.

† Ego IOSEPHUS HUMBERTUS titulo Ss. Andreae et Gregorii ad Clivum Scauri Presbyter Cardinalis QUINTERO, Archiepiscopus Caracensis.

† Ego IGNATIUS PETRUS XVI BATANIAN, Patriarcha Ciliciae Armenorum.

† Ego IOSEPHUS VIEIRA ALVERNAZ, Patriarcha Indiarum Orientalium.

† Ego IOSEPHUS SLIPYJ, Archiepiscopus Maior et Metropolita Leopolitanus Ucrainorum.

† Ego IOANNES CAROLUS MCQUAID, Archiepiscopus Dublinensis, Primas Hiberniae.

† Ego ANDREAS ROHRACHER, Archiepiscopus Salisburgensis, Primas Germaniae.

† Ego DEMETRIUS MOSCATO, Archiepiscopus Primas Salernitanus et Administrator Perpetuus Acernensis.

† Ego MAURITIUS ROY, Archiepiscopus Quebecensis, Primas Canadiae.

† Ego HUGO CAMOZZO, Archiepiscopus Pisanus, Primas Sardiniae et Corsicae.

† Ego ALEXANDER TOKI , Archiepiscopus Antibarensis, Primas Serbiae.

† Ego MICHAEL DARIUS MIRANDA, Archiepiscopus Mexicanus, Primas Mexici.

† Ego OCTAVIUS ANTONIUS BERAS, Archiepiscopus S. Dominici, Primas Indiarum Occidentalium.

† Ego IOANNES CAROLUS HEENAN, Archiepiscopus Vestmonasteriensis, Primas Angliae.

† Ego GUILLELMUS CONWAY, Archiepiscopus Armachanus, Primas totius Hiberniae.

† Ego FRANCISCUS MARIA DA SILVA, Archiepiscopus Bracharensis, Primas Hispaniarum.

† Ego PAULUS GOUYON, Archiepiscopus Rhedonensis, Primas Britanniae.

† Ego ANDREAS CESARANO, Archiepiscopus Sipontinus et Admin. Perp. Vestanus.

Sequuntur ceterae subsignationes.

Ita est.

† Ego PERICLES FELICI
Archiepiscopus tit. Samosatensis
Ss. Concilii Secretarius Generalis
† Ego IOSEPHUS ROSSI
Episcopus tit. Palmyrenus
Ss. Concilii Notarius
† Ego FRANCISCUS HANNIBAL FERRETTI
Ss. Concilii Notarius

 

DAGLI ATTI DEL SS. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

NOTIFICAZIONI

Fatte dall’Ecc.mo Segretario Generale del Ss. Concilio nella CXXIII Congregazione Generale del 16 nov. 1964

stato chiesto quale debba essere la qualificazione teologica della dottrina che esposta nello Schema sulla Chiesa e viene sottoposta alla votazione.

Al quesito sulla valutazione dei Modi riguardanti il capitolo terzo dello Schema sulla Chiesa la Commissione Dottrinale ha risposto in questi termini:

"Come di per sé evidente, il testo del Concilio deve essere sempre interpretato secondo le regole generali, a tutti note".

Con l’occasione, la Commissione Dottrinale rimanda alla sua Dichiarazione del 6 marzo 1964, di cui qui trascriviamo il testo:

"Tenendo conto della procedura conciliare e della finalit pastorale del presente Concilio, questo S. Sinodo definisce come vincolante per la Chiesa soltanto quello che in materia di fede e di morale avr apertamente dichiarato come tale.

"Le altre cose che il S. Sinodo propone, in quanto dottrina del Supremo Magistero della Chiesa, tutti e ciascun fedele devono accoglierle e aderirvi secondo la mente dello stesso S. Sinodo, quale si deduce sia dalla materia trattata sia dal tenore dell’espressione verbale, secondo le norme dell’interpretazione teologica".

Su mandato dell’Autorit Superiore viene poi trasmessa ai Padri una nota esplicativa previa ai Modi circa il capitolo terzo dello Schema sulla Chiesa; secondo la mente e il giudizio di questa nota dev’essere spiegata e intesa la dottrina esposta nel detto capitolo terzo.

Nota esplicativa previa

"La Commissione ha stabilito di premettere all’esame dei Modi le seguenti osservazioni generali.

1. Collegio non si intende in senso strettamente giuridico, cio di un gruppo di uguali che demandano il loro potere al loro presidente, ma di un gruppo stabile, la cui struttura ed autorit devono essere dedotte dalla Rivelazione. Perci nella Risposta al Modo, 12, dei Dodici [Apostoli] si dice esplicitamente che il Signore li costitu "sotto forma di collegio o gruppo stabile". Cf anche il Modo 53, c. - Per la stessa ragione si usa anche spesso il termine Ordine o Corpo per il Collegio dei Vescovi. Il parallelismo fra Pietro e gli altri Apostoli da una parte e il Sommo Pontefice e i Vescovi dall’altra non implica una trasmissione del potere straordinario degli Apostoli ai loro successori, né, com’ ovvio, una uguaglianza tra il Capo e i membri del Collegio, ma la sola proporzionalit fra la prima relazione (Pietro - gli Apostoli) e l’altra (Papa - Vescovi). Per questo la Commissione ha deciso di scrivere nel n. 22 non stessa ma in modo analogo. Cf il Modo 57.

2. Uno diventa membro del Collegio in virt della consacrazione episcopale e della comunione gerarchica con il Capo del Collegio e con i membri. Cf n. 22, alla fine. Nella consacrazione viene data la partecipazione ontologica ai sacri uffici, come indubbiamente consta dalla Tradizione, anche liturgica. Volutamente usata la parola uffici e non potest , perché quest’ultimo vocabolo potrebbe essere inteso come potest libera negli atti. Ma perché ci sia tale libera potest , deve intervenire la determinazione canonica ossia giuridica da parte dell’autorit gerarchica. Questa determinazione della potest pu consistere nella concessione di un ufficio particolare o nell’assegnazione di sudditi, e viene data secondo norme approvate dall’autorit suprema. Siffatta norma ulteriore richiesta dalla natura della cosa, perché si tratta di incarichi che devono essere esercitati da pi soggetti, cooperanti gerarchicamente per volere di Cristo. evidente che questa "comunione" nella vita della Chiesa stata applicata secondo le contingenze dei tempi, prima che fosse come codificata nel diritto.

Perci detto espressamente che si richiede la comunione gerarchica con il Capo della Chiesa e con i suoi membri. Comunione un concetto che era tenuto in grande onore nella Chiesa antica (come anche oggi soprattutto in Oriente). Non va intesa per come un certo vago affetto, ma come una realt organica, che esige una forma giuridica ed insieme animata dalla carit : per questo la Commissione, con consenso quasi unanime, ha deciso di scrivere "in comunione gerarchica". Cf il Modo 40 ed anche quanto detto sulla missione canonica, al n. 24.

I documenti degli ultimi Sommi Pontefici circa la giurisdizione dei Vescovi vanno interpretati in riferimento a questa necessaria determinazione dei poteri.

3. Il Collegio, che non pu essere senza il Capo, detto "soggetto di suprema e piena potest su tutta la Chiesa". Il che si deve necessariamente ammettere, per non mettere in pericolo la pienezza di potest del Romano Pontefice. Infatti il Collegio presuppone sempre necessariamente il suo Capo, che nel Collegio conserva intatta la sua funzione di Vicario di Cristo e Pastore della Chiesa universale. In altre parole la distinzione non tra il Romano Pontefice e i Vescovi presi collettivamente, ma tra il Romano Pontefice da solo e il Romano Pontefice insieme ai Vescovi. Siccome per il Sommo Pontefice Capo del Collegio, lui solo pu compiere alcuni atti che non competono in nessun modo ai Vescovi, per esempio convocare e dirigere il Collegio, approvare le norme dello svolgimento, ecc. Cf Modo 81. Al giudizio del Sommo Pontefice, a cui stata affidata la cura di tutto il gregge di Cristo, secondo le necessit della Chiesa variabili nel corso dei tempi, spetta determinare il modo in cui conviene che sia attuata questa cura, sia in modo personale, sia in modo collegiale. Nell’ordinare, promuovere, approvare l’esercizio collegiale il Romano Pontefice procede a propria discrezione, mirando al bene della Chiesa.

4. Il Sommo Pontefice, in quanto Pastore Supremo della Chiesa, pu esercitare a piacimento la sua potest in ogni tempo, com’ richiesto dal suo stesso ufficio. Invece il Collegio, pur esistendo sempre, non per questo agisce in permanenza con azione strettamente collegiale, come risulta dalla Tradizione della Chiesa. In altri termini non sempre "in atto pieno", anzi, non compie un atto strettamente collegiale se non ad intervalli e se non consenziente il Capo. Si dice "consenziente il Capo" perché non si pensi ad una dipendenza per cos dire da un estraneo; il termine "consenziente" evoca viceversa la comunione tra il Capo e i membri, ed implica la necessit di un atto che propriamente compete al Capo. La cosa esplicitamente affermata nel n. 22 § 2 ed ivi spiegata verso la fine. La forma negativa "se non" comprende tutti i casi; donde evidente che le norme approvate dalla suprema Autorit devono sempre essere osservate. Cf Modo 84.

Da tutto questo risulta che si tratta di unione dei Vescovi con il loro Capo, e mai di azione dei Vescovi indipendentemente dal Papa. Nel qual caso, mancando l’azione del Capo, i Vescovi non possono agire come Collegio, come appare dalla nozione di "Collegio". Questa comunione gerarchica di tutti i Vescovi con il Sommo Pontefice certamente importante nella Tradizione.

N.B. Senza la comunione gerarchica l’ufficio sacramentale-ontologico, che va distinto dall’aspetto canonico-giuridico, non pu essere esercitato. La Commissione tuttavia ha ritenuto di non dover entrare in questioni di liceit e di validit , che sono lasciate alla discussione dei teologi, specialmente per ci che riguarda la potest che di fatto viene esercitata presso gli Orientali separati, e della cui spiegazione ci sono varie sentenze".

† Pericle Felici 
Arcivescovo titolare di Samosata
Segretario Generale del Ss. Concilio


(1) Cf. 1 Cor 1,13.

(2) Cf. 1 Gv 4,9; Col 1,18-20; Gv 11,52.

(3) Cf. Gv 13,34.

(4) Cf. Gv 16,7.

(5) Cf. 1 Cor 12,4-11.

(6) Cf. Mt 28,18-20 da confr.con Gv 20,21-23.

(7) Cf. Mt 16,19 da confr. con Mt 18,18.

(8) Cf. Lc 22,32.

(9) Cf. Gv 21,15-17.

(10) Cf. Ef  2,20.

(11) Cf. 1 Pt 2,25; CONC. VAT. I, Cost. Pastor Aeternus: Coll. Lac. 7, 482a [Dz 3050ss; Collantes 7.176ss].

(12) Cf. Is 11,10-12.

 (13) Cf. Ef 2,17-18 da confr. con Mc 16,15.

(14)  Cf. 1 Pt 1,3-9.

(15) Cf. 1 Cor 11,18-19; Gal 1,6-9; 1 Gv 2,18-19.

(16) Cf. 1 Cor 1,11ss; 11,22.

(17) Cf. CONC. DI FIRENZE, Sess. VIII, Decreto Exultate Deo: MANSI 31, 1055A [Dz 1314; Collantes 9.044].

(18) Cf. S. AGOSTINO, In Ps. 32, Enarr. II, 29: PL 36, 299.

(19) Cf. CONC. LAT. IV, Costituzione IV: MANSI 22, 990; CONC. DI LIONE II (1274), Professione di fede di Michele Paleologo: MANSI 24, 71E [Dz 861; Collantes 7.146]; CONC. DI FIRENZE, Sess. VI (1439), Definizione Laetentur caeli: MANSI 31, 1026E.

(20) Cf. Gc 1,4; Rm 12,1-2.

(21) Cf. 2 Cor 4,10; Fil 2,5-8.

(22) Cf. Ef 5,27.

(23) Cf. CONC. LAT. V, Sess. XII, Cost. Constituti: MANSI 32, 988BC.

(24) Cf. Ef 4,23.

(25) Cf. Ef 3,8.

(26) Cf. S. GIOVANNI CRISOSTOMO, In Ioannem Homilia XLVI: PG 59, 260-262.

(27) Cf. CONC. DI FIRENZE, Sess. VI, Definizione Laetentur caeli: MANSI 31, 1026E.


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