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. Al primo posto mettete la confessione e poi chiedete una direzione spirituale, se lo ritenete necessario. La realtà dei miei peccati deve venire come prima cosa. Per la maggior parte di noi vi è il pericolo di dimenticare di essere peccatori e che come peccatori dobbiamo andare alla confessione. Dobbiamo sentire il bisogno che il sangue prezioso di Cristo lavi i nostri peccati. Dobbiamo andare davanti a Dio e dirgli che siamo addolorati per tutto quello che abbiamo commesso, che può avergli recato offesa. (Beata Madre Teresa di Calcutta)
 
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Concilio Vaticano II costituzioni

Ultimo Aggiornamento: 23/04/2013 10:49
23/04/2013 10:49

Le immagini sacre

125. Si mantenga l'uso di esporre nelle chiese le immagini sacre alla venerazione dei fedeli. Tuttavia si espongano in numero limitato e secondo una giusta disposizione, affinché non attirino su di sé in maniera esagerata l'ammirazione del popolo cristiano e non favoriscano una devozione sregolata.

126. Quando si tratta di dare un giudizio sulle opere d'arte, gli ordinari del luogo sentano il parere della commissione di arte sacra e, se è il caso, di altre persone particolarmente competenti, come pure delle commissioni di cui agli articoli 44, 45, 46. Gli ordinari vigilino in maniera speciale a che la sacra suppellettile o le opere preziose, che sono ornamento della casa di Dio, non vengano alienate o disperse.

Formazione degli artisti

127. I vescovi, o direttamente o per mezzo di sacerdoti idonei che conoscono e amano l'arte, si prendano cura degli artisti, allo scopo di formarli allo spirito dell'arte sacra e della sacra liturgia.

Si raccomanda inoltre di istituire scuole o accademie di arte sacra per la formazione degli artisti, dove ciò sembrerà opportuno. Tutti gli artisti, poi, che guidati dal loro talento intendono glorificare Dio nella santa Chiesa, ricordino sempre che la loro attività è in certo modo una sacra imitazione di Dio creatore e che le loro opere sono destinate al culto cattolico, alla edificazione, alla pietà e alla formazione religiosa dei fedeli.

La legislazione sull'arte sacra

128. Si rivedano quanto prima, insieme ai libri liturgici, a norma dell'art. 25, i canoni e le disposizioni ecclesiastiche che riguardano il complesso delle cose esterne attinenti al culto sacro, e specialmente quanto riguarda la costruzione degna e appropriata degli edifici sacri, la forma e la erezione degli altari, la nobiltà, la disposizione e la sicurezza del tabernacolo eucaristico, la funzionalità e la dignità del battistero, la conveniente disposizione delle sacre immagini, della decorazione e dell'ornamento. Quelle norme che risultassero meno rispondenti alla riforma della liturgia siano corrette o abolite; quelle invece che risultassero favorevoli siano mantenute o introdotte. A tale riguardo, soprattutto per quanto si riferisce alla materia e alla forma della sacra suppellettile e degli indumenti sacri, si concede facoltà alle conferenze episcopali delle varie regioni di fare gli adattamenti richiesti dalle necessità e dalle usanze locali, a norma dell'art. 22 della presente costituzione.

Formazione artistica del clero

129. I chierici, durante il corso filosofico e teologico, siano istruiti anche sulla storia e sullo sviluppo dell'arte sacra, come pure sui sani principi su cui devono fondarsi le opere dell'arte sacra, in modo che siano in grado di stimare e conservare i venerabili monumenti della Chiesa e di offrire consigli appropriati agli artisti nella realizzazione delle loro opere.

Le insegne pontificali

130. È conveniente che l'uso delle insegne pontificali sia riservato a quelle persone ecclesiastiche che sono insignite del carattere episcopale o che hanno una speciale giurisdizione.


APPENDICE

DICHIARAZIONE DEL CONCILIO VATICANO II
CIRCA LA RIFORMA DEL CALENDARIO

Il sacro Concilio ecumenico Vaticano II, tenendo nel debito conto il desiderio di molti di veder assegnata la festa di Pasqua ad una determinata domenica e di adottare un calendario fisso, dopo aver preso accuratamente in esame le conseguenze che possono derivare dalla introduzione di un nuovo calendario, dichiara quanto segue:

  1. Il sacro Concilio non ha nulla in contrario a che la festa di Pasqua venga assegnata ad una determinata domenica nel calendario gregoriano, purché vi sia l'assenso di coloro che ne sono interessati, soprattutto i fratelli separati dalla comunione con la Sede apostolica.
  2. Parimenti il sacro Concilio dichiara di non opporsi alle iniziative che tendono ad introdurre nella società civile un calendario perpetuo. Però, tra i vari sistemi allo studio per fissare un calendario perpetuo e introdurlo nella società civile, la Chiesa si oppone a quelli soltanto che non conservano e tutelano la settimana di sette giorni con la domenica, senza aggiunta di giorni fuori della settimana, in modo che la successione delle settimane resti intatta, a meno che intervengano gravissime ragioni sulle quali dovrà pronunziarsi la Sede apostolica.

4 dicembre 1963


NOTE

[1] Messale romano, orazione sopra le offerte della domenica IX dopo Pentecoste [nel Messale di Paolo VI, domenica II del Tempo ordinario].

[2] Cf. Eb 13,14

[3] Cf. Ef 2,21-22.

[4] Cf. Ef 4,13.

[5] Cf. Is 11,12.

[6] Cf. Gv 11,52.

[7] Cf. Gv 10,16.

[8] Cf. Is 61,1; Lc 4,18.

[9] S. IGNAZIO D’ANTIOCHIA, Ad Eph. 7, 2; ed. F. X. FUNK, Patres Apostolici I, Tubingae 1901, p. 218.

[10] Cf. 1 Tm 2,5.

[11] Sacramentarium Veronense (Leonianum), ed. C. Mohlberg, Romae 1956, n. 1265, p. 162.

[12] Cf. Messale romano, Prefazio pasquale .

[13] Cf. S. AGOSTINO, Enarr. in Ps. 138, 2; Corpus Christianorum, 40, Turnholti 1956, p. 1991, e l’orazione dopo la seconda lettura del Sabato santo, nel Messale romano, prima della riforma della Settimana santa [nel Messale di Paolo VI, Orazione sopra le offerte della Messa Pro Ecclesia, B; ediz. italiana, Per la Chiesa universale, 2].

[14] Cf. Mc 16,15.

[15] Cf. At 26,18.

[16] Cf. Rm 6,4; Ef 2,6; Col 3,1; 2 Tm 2,11.

[17] Cf. Gv 4,23.

[18] Cf. 1 Cor 11,26.

[19] CONCILIO DI TRENTO, Sess. XIII, 11 ott. 1551, Decr. De Ss. Eucharist., c. 5: CONCILIUM TRIDENTINUM, Diariorum, Actorum, Epistolarum, Tractatuum nova collectio, ed. Soc. Goerresianae, t. VII, Actorum, pars IV, Friburgi Brisgoviae 1961, p. 202 [Dz 1644; Collantes 9.142].

[20] CONCILIO DI TRENTO, Sess. XXII, 17 sett. 1562, Dottr. De ss. Missae sacrif., c. 2: ed. cit., t. VIII, Actorum pars V, Friburgi Brisgoviae 1919, p. 960 [Dz 1743; Collantes 9.175].

[21] Cf. S. AGOSTINO, In Ioannis Evangelium Tractatus VI, cap. I, n. 7: PL 35, 1428.

[22] Cf. Ap 21,2; Col 3,1; Eb 8,2.

[23] Cf. Fil 3,20; Col 3,4.

[24] Cf. Gv 17,3; Lc 24,47; At 2,38.

[25] Cf. Mt 28,20.

[26] Messale romano, orazione dopo la Comunione della Veglia Pasquale e della domenica della Risurrezione [nel Messale di Paolo VI solo nella Veglia].

[27] Messale romano, colletta del martedì nell’ottava di Pasqua [nel Messale di Paolo VI il giorno prima].

[28] Cf. 2 Cor 6,1.

[29] Cf. Mt 6,6.

[30] Cf. 1 Ts 5,17.

[31] Cf. 2 Cor 4,10-11.

[32] Messale romano, orazione sulle offerte del lunedì nell’ottava di Pentecoste [nel Messale di Paolo VI, sabato della II e VI settimana di Pasqua].

[33] S. CIPRIANO, De cath. eccl. unitate, 7: ed. G. HARTEL, in CSEL, t. III, I, Vindobonae 1868, pp. 215-216. Cf. Ep. 66, n. 8, 3; ed. cit. t. III, 2, Vindobonae 1871, pp. 732-733.

[34] Cf. CONCILIO DI TRENTO, Sess. XXII, 17 sett. 1562, Dottr. De ss. Missae sacrif., c. 8, ed. cit. [nota 19], t. VIII, p. 961 [Dz 1749; Collantes 9.181].

[35] Cf. S. IGNAZIO D’ANTIOCHIA, Ad Magn. 7; Ad Phil. 4; Ad Smyrn. 8: ed F. X. FUNK, cit., [nota 9], I, pp. 236, 266, 281.

[36] Cf. S. AGOSTINO, In Ioannis Evangelium Tractatus XXVI, cap. VI, n. 13: PL 35, 1613.

[37] Breviario romano, Festa del Ss. Corpo di Cristo, antifona al Magnificat dei II Vespri.

[38] Cf. S. CIRILLO D’ALESS., Commentarium in Ioannis Evangelium, lib. XI, capp. XI-XII: PG 74, 557-565, specialmente 564-565.

[39] Cf. 1 Tm 2,1-2.

[40] Sess. XXI, 16 lug. 1562, Doctrina de communione sub utraque specie et parvulorum, capp. 1-3, cann. 1-3: CONCILIUM TRIDENTINUM, ed. cit. [nota 19], t. VIII, pp. 698-699) [Dz 1726-29, 1731-33; Collantes 9.161-64, 9.166-68].

[41] CONCILIO DI TRENTO, Sess. XXIV, Decr. De reformatione, cap. I: ed. cit. [nota 19], t. IX, Actorum pars VI, Friburgi Brisgoviae 1924, p. 969. Cf. Rituale romanum, tit. VIII, c. II, n. 6 [cf. Sacramento del matrimonio, nn. 14-20].

[42] Cf. Ef 5,19; Col 3,16.

 


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