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. Al primo posto mettete la confessione e poi chiedete una direzione spirituale, se lo ritenete necessario. La realtà dei miei peccati deve venire come prima cosa. Per la maggior parte di noi vi è il pericolo di dimenticare di essere peccatori e che come peccatori dobbiamo andare alla confessione. Dobbiamo sentire il bisogno che il sangue prezioso di Cristo lavi i nostri peccati. Dobbiamo andare davanti a Dio e dirgli che siamo addolorati per tutto quello che abbiamo commesso, che può avergli recato offesa. (Beata Madre Teresa di Calcutta)
 
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Concilio Vaticano II costituzioni

Ultimo Aggiornamento: 22/04/2013 22:13
28/08/2012 20:24

DAGLI ATTI DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

DAGLI ATTI DEL CONCILIO
ECUMENICO VATICANO II

Notificazioni fatte dall'Ecc.mo Segretario generale nella congregazione generale 123.a

È stato chiesto quale debba essere la qualificazione teologica della dottrina esposta nello schema sulla Chiesa e sottoposto alla votazione. La commissione dottrinale ha dato al quesito questa risposta: « Come è di per sé evidente, il testo del Concilio deve sempre essere interpretato secondo le regole generali da tutti conosciute ». In pari tempo la commissione dottrinale rimanda alla sua dichiarazione del 6 marzo 1964, di cui trascriviamo il testo:

«Tenuto conto dell'uso conciliare e del fine pastorale del presente Concilio, questo definisce come obbliganti per tutta la Chiesa i soli punti concernenti la fede o i costumi, che esso stesso abbia apertamente dichiarato come tali.

«Le altre cose che il Concilio propone, in quanto dottrina del magistero supremo della Chiesa, tutti e singoli i fedeli devono accettarle e tenerle secondo lo spirito dello stesso Concilio, il quale risulta sia dalla materia trattata, sia dalla maniera in cui si esprime, conforme alle norme d'interpretazione teologica».

Per mandato dell'autorità superiore viene comunicata ai Padri una nota esplicativa previa circa i « modi » concernenti il capo terzo dello schema sulla Chiesa. La dottrina esposta nello stesso capo terzo deve essere spiegata e compresa secondo lo spirito e la sentenza di questa nota.

16 novembre 1964

NOTA ESPLICATIVA PREVIA

La commissione ha stabilito di premettere all'esame dei "modi" le seguenti osservazioni generali:

1) "Collegio" non si intende in senso « strettamente giuridico », cioè di un gruppo di eguali, i quali abbiano demandata la loro potestà al loro presidente, ma di un gruppo stabile, la cui struttura e autorità deve essere dedotta dalla Rivelazione. Perciò nella risposta al modus 12 si dice esplicitamente dei Dodici che il Signore li costituì « a modo di collegio o "gruppo" (coetus) stabile ». Cfr. anche il modus 53, c. Per la stessa ragione, per il collegio dei vescovi si usano con frequenza anche le parole "ordine" (ordo) o "corpo" (corpus). Il parallelismo fra Pietro e gli altri apostoli da una parte, e il sommo Pontefice e i vescovi dall'altra, non implica la trasmissione della potestà straordinaria degli apostoli ai loro successori, né, com'è chiaro, "uguaglianza" (aequalitatem) tra il capo e le membra del collegio, ma solo "proporzionalità" (proportionalitatem) fra la prima relazione (Pietro apostoli) e l'altra (papa vescovi). Perciò la commissione ha stabilito di scrivere nel n. 22 non "medesimo" (eodem) ma "pari" modo. Cfr. modus 57.

2) Si diventa "membro del collegio" in virtù della consacrazione episcopale e mediante la comunione gerarchica col capo del collegio e con le membra. Cfr. n. 22.

Nella consacrazione è data una "ontologica" partecipazione ai "sacri uffici", come indubbiamente consta dalla tradizione, anche liturgica. Volutamente è usata la parola "uffici" (munerum), e non "potestà" (potestatum), perché quest'ultima voce potrebbe essere intesa di potestà esercitabile di fatto (ad actum expedita). Ma perché si abbia tale potestà esercitabile di fatto, deve intervenire la "determinazione" canonica o "giuridica" (iuridica determinatio) da parte dell'autorità gerarchica. E questa determinazione della potestà può consistere nella concessione di un particolare ufficio o nell'assegnazione dei sudditi, ed è concessa secondo le norme approvate dalla suprema autorità. Una siffatta ulteriore norma è richiesta "dalla natura delle cose", trattandosi di uffici, che devono essere esercitati da "più soggetti", che per volontà di Cristo cooperano in modo gerarchico. È evidente che questa "comunione" è stata applicata nella vita della Chiesa secondo le circostanze dei tempi, prima di essere per così dire codificata "nel diritto". Perciò è detto espressamente che è richiesta la comunione "gerarchica" col capo della Chiesa e con le membra. "Comunione" è un concetto tenuto in grande onore nella Chiesa antica (ed anche oggi, specialmente in Oriente). Per essa non si intende un certo vago "sentimento", ma una "realtà organica", che richiede una forma giuridica e che è allo stesso tempo animata dalla carità. La commissione quindi, quasi d'unanime consenso, stabilì che si scrivesse: « nella comunione "gerarchica" ». Cfr. Mod. 40 ed anche quanto è detto della "missione canonica", sotto il n. 24. I documenti dei recenti romani Pontefici circa la giurisdizione dei vescovi vanno interpretati come attinenti questa necessaria determinazione delle potestà.

3) Il collegio, che non si dà senza il capo, è detto essere: «anche esso soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale ». Ciò va necessariamente ammesso, per non porre in pericolo la pienezza della potestà del romano Pontefice. Infatti il collegio necessariamente e sempre si intende con il suo capo, "il quale nel collegio conserva integro l'ufficio di vicario di Cristo e pastore della Chiesa universale". In altre parole: la distinzione non è tra il romano Pontefice e i vescovi presi insieme, ma tra il romano Pontefice separatamente e il romano Pontefice insieme con i vescovi. E siccome il romano Pontefice e il "capo" del collegio, può da solo fare alcuni atti che non competono in nessun modo ai vescovi, come convocare e dirigere il collegio, approvare le norme dell'azione, ecc. Cfr. Modo 81. Il sommo Pontefice, cui è affidata la cura di tutto il gregge di Cristo, giudica e determina, secondo le necessità della Chiesa che variano nel corso dei secoli, il modo col quale questa cura deve essere attuata, sia in modo personale, sia in modo collegiale. Il romano Pontefice nell'ordinare, promuovere, approvare l'esercizio collegiale, procede secondo la propria discrezione, avendo di mira il bene della Chiesa.

4) Il sommo Pontefice, quale pastore supremo della Chiesa, può esercitare la propria potestà in ogni tempo a sua discrezione, come è richiesto dallo stesso suo ufficio. Ma il collegio, pur esistendo sempre, non per questo permanentemente agisce con azione "strettamente" collegiale, come appare dalla tradizione della Chiesa. In altre parole: Non sempre è «in pieno esercizio», anzi non agisce con atto strettamente collegiale se non ad intervalli e "col consenso del capo". Si dice « col consenso del capo », perché non si pensi a una "dipendenza", come nei confronti di chi è "estraneo"; il termine "consenso" richiama, al contrario, la "comunione" tra il capo e le membra e implica la necessità dell'atto", il quale propriamente compete al capo. La cosa è esplicitamente affermata nel n. 22 ed è ivi spiegata. La formula negativa "se non" (nonnisi) comprende tutti i casi, per cui è evidente che le "norme" approvate dalla suprema autorità devono sempre essere osservate. Cfr. modus 84.

Dovunque appare che si tratta di "unione" dei vescovi "col loro capo", e mai di azione dei vescovi "indipendentemente" dal papa. In tal caso, infatti, venendo a mancare l'azione del capo, i vescovi non possono agire come collegio, come appare dalla nozione di "collegio". Questa gerarchica comunione di tutti i vescovi col sommo Pontefice è certamente abituale nella tradizione.

N. B.- Senza la comunione gerarchica l'ufficio sacramentale ontologico, che si deve distinguere dall'aspetto canonico giuridico, "non può" essere esercitato. La commissione ha pensato bene di non dover entrare in questioni di "liceità" e "validità", le quali sono lasciate alla discussione dei teologi, specialmente per ciò che riguarda la potestà che di fatto è esercitata presso gli Orientali separati e che viene spiegata in modi diversi.

+ PERICLE FELICI
Arcivescovo tit. di Samosata
Segretario generale del Concilio


NOTE

[1] Cf. S. CIPRIANO, Epist. 64,4: PL 3, 1017; CSEL (HARTEL) IIIB, p. 720. S. ILARIO DI POITIERS, In Mt. 23,6: PL 9, 1047. S. AGOSTINO, passim. S. CIRILLO D’ALESS., Glaph. in Gen. 2,10: PG 69, 110A.

[2] S. GREGORIO M., Hom. in Evang. 19, 1: PL 76, 1154B. Cf. S. AGOSTINO, Serm. 341, 9, 11: PL 39, 1499s. S. GIOV. DAMASCENO, Adv. Iconocl. 11: PG 96, 1357.

[3] Cf. S. IRENEO, Adv. Haer. III, 24, 1: PG 7, 966B; HARVEY 2, 131, ed. SAGNARD, Sources Chr., p. 398.

[4] S. CIPRIANO, De Orat. Dom. 23: PL 4, 553; HARTEL IIIA, p. 285. S. AGOSTINO, Serm. 71, 20, 33: PL 38, 463s. S. GIOV. DAMASCENO, Adv. Iconocl. 12: PG 96, 1358D.

[5] Cf. ORIGENE, In Mt. 16,21: PG 13, 1443C. TERTULLIANO, Adv. Marc. 3, 7: PL 2, 357C; CSEL 47, 3, p. 386. Quanto ai documenti liturgici, cf. Sacramentarium Gregorianum: PL 78, 160B; oppure C. MOHLBERG, Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae, Romae 1960, p. 111, XC: “O Dio, che edifichi la tua eterna dimora in tutta l’assemblea dei santi...”. Inno Urbs Ierusalem beata nel Breviario monastico e Coelestis urbs Ierusalem nel Breviario romano. [Nella Dedicazione della Chiesa. La Liturgia delle Ore ha ripreso il testo monastico, che è quello originale].

[6] Cf. S. TOMMASO, Summa Theol. III, q. 62, a. 5, ad 1.

[7] Cf. PIO XII, Enc. Mystici Corporis, 29 giugno 1943: AAS 35 (1943), p. 208.

[8] Cf. LEONE XIII, Enc. Divinum illud, 9 maggio 1897: ASS 29 (1896-97), p. 650. PIO XII, Enc. Mystici Corporis, l.c. [nota prec.], pp. 219-220: Dz 2288 (3808) [Collantes 7.363]. S. AGOSTINO, Serm. 268, 2: PL 38, 1232, et alibi. S. GIOV. CRISOSTOMO, In Eph., Hom. 9, 3: PG 62, 72. DIDIMO D’ALESS., Trin. 2, 1: PG 39, 449s. S. TOMMASO, In Col. 1,18, lect. 5: ed. Marietti, II, n. 46: “Come un unico corpo viene costituito dall’unione con l’anima, così la Chiesa dall’unione con lo Spirito...”.

[9] Cf. LEONE XIII, Enc. Sapientiae christianae, 10 genn. 1890: ASS 22 (1889-90), p. 392; ID., Enc. Satis cognitum, 29 giugno 1896: AAS 28 (1895-96), pp. 710 e 724ss. PIO XII, Enc. Mystici Corporis, l.c. [nota 7], pp. 199-200.

[10] Cf. PIO XII, Enc. Mystici Corporis, l.c. [nota 7], p. 221ss; ID., Enc. Humani generis, 12 ag. 1950: AAS 42 (1950), p. 571.

[11] Cf. LEONE XIII, Enc. Satis cognitum, l.c. [nota 9], p. 713.

[12] Cf. Symbolum Ap.: Dz 6-9 (10-13) [Collantes 0.501-02]; Symb. Nic.-Const.: Dz 86 (150) [Collantes 0.509]; cf. Prof. fidei Trid.: Dz 994 e 999 (1862 e 1868) [Collantes 0.518 e 0.525].

[13] E detta “Santa (cattolica apostolica) Romana Chiesa” nella Prof. fidei Trid., l.c. [nota prec.] e nel CONC. VAT. I, Cost. Dogm. sulla fede cattolica Dei Filius: Dz 1782 (3001) [Collantes 3.018].

[14] S. AGOSTINO, De civ. Dei, XVIII, 51, 2: PL 41, 614.

[15] Cf. S. CIPRIANO, Epist. 69,6: PL 3, 1142B; HARTEL 3B, p. 754: “sacramento inseparabile di unità”.

[16] Cf. PIO XII, Disc. Magnificate Dominum, 2 nov. 1954: AAS 46 (1954), p. 669; Encicl. Mediator Dei, 20 nov. 1947: AAS 39 (1947), p. 555 [Collantes 7.390].

[17] Cf. PIO XI, Encicl. Miserentissimus Redemptor, 8 maggio 1928: AAS 20 (1928), p. 171s. [Collantes 4.113]. PIO XII, Disc. Vous nous avez, 22 sett. 1956: AAS 48 (1956), p. 714.

[18] Cf. S. TOMMASO, Summa Theol. III, q. 63, a. 2.

[19] Cf. S. CIRILLO DI GERUS., Catech. 17, sullo Spirito S., II, 35-37: PG 33, 1009-1012; NIC. CABASILAS, De vita in Christo, lib. III, sull’utilit del crisma: PG 150, 569-580. S. TOMMASO, Summa Theol. III, q. 65, a. 3 e q. 72, a. 1 e 5.

[20] Cf. Pio XII, Encicl. Mediator Dei, 20 nov. 1947: AAS 39 (1947), specialmente p. 552s. [Collantes 9.306s].

[21] 1 Cor 7,7: "Ciascuno ha il proprio dono (idion charisma) da Dio, chi in un modo, chi in un altro". Cf. S. AGOSTINO, De Dono Persev., 14, 37: PL 45, 1015s.: "Non dono di Dio soltanto la continenza, ma anche la castit dei coniugati".

[22] S. AGOSTINO, De Praed. Sanct. 14,27: PL 44, 980.

[23] S. GIOV. CRISOSTOMO, In Io., Hom. 65, 1: PG 59, 361.

[24] Cf. S. IRENEO, Adv. Haer. III, 16, 6; III, 22, 1-3: PG 7, 925C-926A e 955C-958A; HARVEY 2, 87s. e 120-123; SAGNARD, ed. Sources Chr., pp. 290-292 e 372ss.

[25] Cf. S. IGNAZIO M., Ad Rom., Praef.: ed. FUNK I, 252.

[26] CF. S. AGOSTINO, Bapt c. Donat. V, 28, 39: PL 43, 197: "E del tutto chiaro che quando si dice: dentro e fuori la Chiesa, si allude al cuore, non al corpo". Cf. ib. III, 19, 26: col. 152; V, 18, 24: col. 189; In Io., Tr. 61, 2: PL 35, 1800, et al. spesso.

[27] Lc 12,48: “A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto”. Cf. Mt 5,19-20; 7,21-22; 25,41-46; Gc 2,14.

[28] Cf. LEONE XIII, Lett. Apost. Praeclara gratulationis, 20 giugno 1894: ASS 26 (1893-94), p. 707.

[29] Cf. LEONE XIII, Encicl. Satis cognitum, 29 giugno 1896: ASS 28 (1895-96), p. 738; Encicl. Caritatis studium, 25 lug. 1898: ASS 31 (1898-1899), p. 11. PIO XII, Messaggio radiof. Nellalba, 24 dic. 1941: AAS 34 (1942), p. 21.

[30] Cf. PIO XI, Encicl. Rerum Orientalium, 8 sett. 1928: AAS 20 (1928), p. 287. PIO XII, Encicl. Orientalis Ecclesiae, 9 apr. 1944: AAS 36 (1944), p. 137.

[32] Cf. Istr. della S. S. C. del S. Uffizio, 20 dic. 1949: AAS 42 (1950), p. 142.

[32] Cf. S. TOMMASO, Summa Theol. III, q. 8, a. 3, ad I.

[33] Cf. Lett. della S. S. C. del S. Uffizio all’Arciv. di Boston: Dz 3869-72 [Collantes 7.043-45]

[34] Cf. EUSEBIO DI CES., Praeparatio Evangelica, I, 1: PG 21, 28AB.

[35] Cf. BENEDETTO XV, Lett. Apost. Maximum illud: AAS 11 (1919), p. 440, specialmente p. 451ss. PIO XI, Encicl. Rerum Ecclesiae: AAS 18 (1926), pp. 68-69. PIO XII, Encicl. Fidei Donum, 21 apr. 1957: AAS 49 (1957), pp. 236-237.

[36] Cf. Didach , 14: ed. FUNK I, p. 32. S. GIUSTINO, Dial. 41: PG 6, 564. S. IRENEO, Adv. Haer. IV, 17, 5: PG 7, 1023; HARVEY, 2, p. 199s. CONC. DI TRENTO, Sess. 22, cap. I: Dz 939 (1742) [Collantes 9.174].

[37] Cf. CONC. VAT. I, Cost. dogm. sulla Chiesa di Cristo Pastor aeternus: Dz 1821 (3050s.) [Collantes 7.176].

[38] Cf. CONC. DI FIRENZE, Decretum pro Graecis: Dz 694 (1307) [Collantes 7.159] e CONC. VAT. I, Cost. dogm. sulla Chiesa di Cristo Pastor aeternus: Dz 1826 (3059) [Collantes 7.184].

[39] Cf. Liber Sacramentorum di S. GREGORIO, pref. nelle feste di S. Mattia e di S. Tommaso: PL 78, 51 e 152; cf. Cod. Vat. lat. 3548, f. 18. S. ILARIO, In Ps. 67,10: PL 9, 450; CSEL 22, p. 286. S. GIROLAMO, Adv. Iovin. 1, 26: PL 23, 247A. S. AGOSTINO, In Ps. 86, 4: PL 37, 1103. S. GREGORIO M., Mor. in Iob XXVIII, V: PL 76, 455-456. PRIMASIO, Comm. in Apoc. V: PL 68, 924BC. PASCASIO RADB., In Mt. L. VIII, cap. 16: PL 120, 561C. Cf. LEONE XIII, Lett. Et sane, 17 dic. 1888: ASS 21 (1888), p. 321.

[40] Cf. At 6,2-6; 11,30; 13,1; 14,23; 20,17; 1 Ts 5,12-13; Fil 1,1; Col 4,11 e passim.

[41] Cf. At 20,25-27; 2 Tm 4,6s da confr. con 1 Tm 5,22; 2 Tm 2,2; Tt 1,5; S. CLEMENTE ROM., Ad Cor. 44, 3: ed. FUNK I, p. 156.

[42] Cf. S. CLEMENTE ROM., Ad Cor. 44,2: ed. FUNK I, 154s.

[43] Cf. TERTULLIANO, Praescr. Haer. 32: PL 2, 52s; S. IGNAZIO M., passim.

[44] Cf. TERTULLIANO, Praescr. Haer. 32: PL 2, 53.

[45] Cf. S. IRENEO,Adv. Haer. III, 3, 1: PG 7, 848A; HARVEY 2, 8; SAGNARD, p. 100s: “manifestata”.

[46] Cf. S. IRENEO, Adv. Haer. III, 2, 2: PG 7, 847; HARVEY 2, 7; SAGNARD, p. 100: “è custodita”; cf. ib. IV, 26, 2: col. 1053; HARVEY 2, 236, e IV, 33, 8: col. 1077: HARVEY 2, 262.

[47] S. IGNAZIO M., Philad., Praef: ed. FUNK I, p. 264.

[48] S. IGNAZIO M., Philad., 1,1; Magn. 6,1: ed. FUNK I, 264 e 234.

[49] S. CLEMENTE ROM., l.c. [nota 6], 42, 3-4; 44, 3-4; 57, 1-2: ed. FUNK I, 152, 156, 171s; S. IGNAZIO M., Philad. 2; Smyrn. 8; Magn. 3; Trall. 7: ed. FUNK I, p. 265s, 282, 232, 246s ecc.; S. GIUSTINO, Apol. I, 65: PG 6,428; S. CIPRIANO, Epist., passim.

[50] Cf. LEONE XIII, Encicl. Satis cognitum, 29 giug. 1896: ASS 28 (1895-96), p. 732.

[51] Cf. CONC. DI TRENTO, Decr. De sacr. Ordinis, cap. 4: Dz 960 (1768) [Collantes 9.293]; CONC. VAT. I, Cost. dogm. I sulla Chiesa di Cristo Pastor aeternus, cap. 3: Dz 1828 (3061) [Collantes 7.186]. PIO XII, Encicl. Mystici Corporis, 29 giug. 1943: AAS 35 (1943), pp. 209 e 212 [Dz 3804; Collantes 7.200]. CIC can. 329 § 1 [nel nuovo Codice can. 375].

[52] Cf. LEONE XIII, Lett. Et sane, 17 dic. 1888: ASS 21 (1888), p. 321s.

[53] Cf. S. LEONE M., Serm. 5, 3: PL 54, 154.

[54] Il CONC. DI TRENTO, Sess. 23, cap. 3, cita le parole di 2Tm 1,6-7 per dimostrare che l’Ordine è un vero sacramento: Dz 959 (1766) [Collantes 9.290].

[55] Nella Trad. Apost. 3, ed. BOTTE, Sources Chr., pp. 27-30, al Vescovo viene attribuito "il primato del sacerdozio". Cf. Sacramentarium Leonianum, ed. C. MOHLBERG, Sacramentarium Veronense, Romae 1955, p. 119: "al ministero del sommo sacerdozio... Compi nei tuoi sacerdoti il culmine del tuo mistero...". IDEM, Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae, Romae 1960, pp. 121-122: "Conferisci loro, Signore, la cattedra episcopale per reggere la tua Chiesa e tutto il popolo". Cf. PL 78, 224.

[56] Cf. Trad. Apost. 2: ed. BOTTE, p. 27.

[57] Cf. il CONC. DI TRENTO, che nella Sess. 23, cap. 4 insegna che il sacramento dell’Ordine imprime un carattere indelebile: Dz 960 (1767) [Collantes 9.291]. Cf. GIOVANNI XXIII, Disc. Iubilate Deo, 8 maggio 1960: AAS 52 (1960), p. 466. PAOLO VI, Omelia nella Bas. Vaticana, 20 ott. 1963: AAS 55 (1963), p. 1014.

[58] S. CIPRIANO, Epist. 63, 14: PL 4, 386; HARTEL, IIIB, p. 713: "Il sacerdote compie veramente le funzioni di Cristo". S. GIOV. CRISOSTOMO, In 2 Tim., Hom. 2, 4: PG 62, 612: Il sacerdote "symbolon" di Cristo. S. AMBROGIO, In Ps. 38, 25-26: PL 14, 1051-52: CSEL 64, 203-204. AMBROSIASTER, In 1 Tim. 5,19: PL 17, 479C e In Eph. 4, 11-12, col. 387C. TEODORO DI MOPS., Hom. Catech. XV, 21 e 24; ed. TONNEAU, pp. 497 e 503. ESICHIO DI GERUS., In Lev., L. 2, 9, 23: PG 93, 894B.

[59] Cf. EUSEBIO, Hist. Eccl., V, 24, 10: GCS II, 1, p. 495; ed. BARDY, Sources Chrét., II, p. 69. DIONIGI, in EUSEBIO, ib. VII, 5, 2: GCS II, 2, p. 638s; BARDY, II, p. 168s.

[60] Sugli antichi Concili cf. EUSEBIO, Hist. Eccl. V, 23-24; GCS II, 1, p. 488ss; BARDY, II, p. 66ss e passim. CONC. DI NICEA, can. 5: COD p. 7

[61] Cf. TERTULLIANO, De Ieiunio, 13: PL 2, 972B; CSEL 20, p. 292, lin. 13-16.

[62] Cf. S. CIPRIANO, Epist. 56, 3: HARTEL IIIB, p. 650; BAYARD, p. 154.

[63] Cf. la relazione ufficiale ZINELLI al CONC. VAT I: MANSI 52, 1109C.

[64] Cf. CONC. VAT I, Schema della Cost. dogm. II De Ecclesia Christi, c. 4:[176][176]NSI 53, 310. Cf. la relazione KLEUTGEN sullo Schema riformato: MANSI 53,321B-322B e la dichiarazione ZINELLI: MANSI 52, 1110A. Vedi anche S. LEONE M., Serm. 4,3: PL 54, 151A.

[65] Cf. CIC, can. 222 e 227 [nel nuovo Codice can. 338].

[66] Cf. CONC. VAT. I, Cost. dogm. Pastor aeternus: Dz 1821 (3050s) [Collantes 7.176].

[67] Cf. S. CIPRIANO, Epist. 66, 8: HARTEL III, 2, p. 733: “Il Vescovo nella Chiesa e la Chiesa nel Vescovo”.

[68] Cf. S. CIPRIANO, Epist 55,24: HARTEL, p. 642, lin. 13: “Un’unica Chiesa in tutto il mondo divisa in molte membra. Epist. 36, 4: HARTEL, p. 575, lin. 20-21.

[69] Cf. PIO XII, Encicl. Fidei Donum, 21 apr. 1957: AAS 49 (1957), p. 237.

[70] Cf. S. ILARIO DI POIT., In Ps. 14,3: PL 9, 206; CSEL 22, p. 86. S. GREGORIO M., Moral. IV, 7, 12: PL 75, 643C. PSEUDO BASILIO, In Is. 15, 296: PG 30, 637C.

[71] Cf. S. CELESTINO, Epist. 18, 1-2, al Conc. di Ef.: PL 50, 505AB; SCHWARTZ, Acta Conc. Oec. I, 1, 1, p. 22. Cf. BENEDETTO XV, Lett. Apost. Maximum illud: AAS 11 (1919), p. 440. PIO XI, Encicl. Rerum Ecclesiae, 28 febbr. 1926: AAS 18 (1926), p. 69. PIO XII, Encicl. Fidei Donum, l.c. [nota33].

[72] Cf. LEONE XIII, Encicl. Grande munus, 30 sett. 1880: ASS 13 (1880), p. 145. Cf. CIC, can. 1327; can. 1350 § 2 [nel nuovo Codice: cf. can. 762].

[73] Sui diritti delle Sedi patriarcali cf. CONC. DI NICEA, can. 6 per Alessandria e Antiochia, e can. 7 per Gerusalemme: Conc. Oec. Decr., p. 8 CONC. LATER. IV, anno 1215, Costit. V: De dignitate Patriarcharum: ibid. p. 212 [Dz 811]. CONC. DI FERR.-FIR.: ibid., p. 504 [Dz 1307-08; Collantes 7.159-60].

[74] Cf. Cod. Iuris Can., pro Eccl. Orient.: cc. 216-314 sui Patriarchi; cc. 324-339 sugli Arcivescovi maggiori; cc. 362-391 sugli altri dignitari; in specie c. 238 § 3; 216; 240; 251; 255: sulla nomina dei Vescovi da parte del Patriarca.

[75] Cf. CONC. DI TRENTO, Decr. De reform., Sess. V, c. 2, n. 9 e Sess. XXIV, can 4: Conc. Oec. Decr., pp. 645 e 739.

[76] Cf. CONC. VAT. I, Cost. dogm. Dei Filius, 3: Dz 1792 (3011) [Collantes 1.070]. Cf. la nota aggiunta allo Schema I De Eccl. (desunta da S. ROB. BELLARMINO): MANSI 51, 579C; e lo Schema riformato della Cost. II De Ecclesia Christi, con il commento KLEUTGEN: MANSI 53, 313AB. PIO IX, Lett. Tuas libenter: Dz 1683 (2879) [Collantes 7.174].

[77] Cf. CIC, cann. 1322-1323 [nel nuovo Codice: cann. 747-750].

[78] Cf. CONC. VAT. I, Cost. dogm. Pastor Aeternus: Dz 1839 (3074) [Collantes 7.198].

[79] Cf. la spiegazione GASSER al CONC. VAT. I: MANSI 52, 1213AC.

[80] Cf. la spiegazione GASSER al CONC. VAT. I: MANSI 1214A.

[81] Cf. la spiegazione GASSER al CONC. VAT. I: MANSI 1215CD, 1216-1217A.

[82] Cf. la spiegazione GASSER al CONC. VAT. I: MANSI 1213.

[83] Cf. CONC. VAT. I, Cost. dogm. Pastor Aeternus, 4: Dz 1836 (3070).

[84] Orazione della consacrazione episcopale nel rito bizantino: Euchologion to mega, Romae 1873, p. 139.

[85] Cf. S. IGNAZIO M., Smyrn. 8, 1: ed. FUNK I, p. 282.

[86] Cf. At 8,1; 14,22-23; 20,17 e passim.

[87] Orazione mozarabica: PL 96, 759B.

[88] Cf. S. IGNAZIO M., Smyrn. 8, 1: ed. FUNK I, p. 282.

[89] S. TOMMASO, Summa Theol. III, q. 73, a. 3.

[90] Cf. S. AGOSTINO, C. Faustum, 12, 20: PL 42, 265; Serm. 57, 7: PL 38, 389, ecc

[91] S. LEONE M., Serm. 63, 7: PL 54, 357C.

[92] Traditio Apostolica di Ippolito, 2-3: ed. BOTTE, pp. 26-30.

[93] Cf. il testo dell’esame all’inizio della consacrazione episcopale, e l’Orazione alla fine della Messa della consacrazione stessa, dopo il Te Deum.

[94] BENEDETTO XIV, Br. Romana Ecclesia, 5 ott. 1752, § 1: Bullarium Benedicti XIV, t. IV, Romae 1758, 21: "Il Vescovo l’immagine di Cristo e compie le sue funzioni". PIO XII, Encicl. Mystici Corporis, l.c. [nota 15], p. 211: "I singoli nutrono e reggono i singoli greggi di Cristo loro assegnati" [Dz 3804; Collantes 7.200].

[95] Cf. LEONE XIII, Encicl. Satis cognitum, 29 giugno 1896: ASS 28 (1895-96), p. 732. IDEM, Lett. Officio sanctissimo, 22 dic. 1887: ASS 20 (1887), p. 264. PIO IX, Lett. Apost. ai Vescovi della Germania, 12 marzo 1875, e Disc. Concist., 15 marzo 1875: Dz 3112-3117, solo nella nuova edizione.

[96] Cf. CONC. VAT. I, Cost. dogm. Pastor aeternus, 3: Dz 1828 (3061) [Collantes 7.186]. Cf. Relazione ZINELLI: MANSI 52, 1114D.

[97] Cf. S. IGNAZIO M., Ad Ephes. 5, 1: ed. FUNK I, p. 216.

[98] Cf. S. IGNAZIO M., Ad Ephes. 6, 1: ed. FUNK I, p. 218.


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