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RITO DELLA PENITENZA

Ultimo Aggiornamento: 28/03/2013 12:19
01/03/2012 19:34

Disciplina dell'assoluzione generale

 

31. La confessione individuale e integra e l'assoluzione costituiscono l'unico modo ordinario con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa; solamente una impossibilità fisica o morale scusa da una tale confessione; nel qual caso la riconciliazione si può avere in altri modi.

Non si può impartire in modo generale l'assoluzione a più penitenti insieme, senza la previa confessione individuale, se non:

a) incomba il pericolo di morte e manchi al sacerdote o ai sacerdoti il tempo per ascoltare la confessione dei singoli penitenti;

b) ci sia una grave necessità; quando, cioè, dato il numero dei penitenti, non si ha a disposizione un numero sufficiente di confessori per ascoltare come si conviene le confessioni dei singoli entro un tempo conveniente, sicché i penitenti sarebbero costretti, senza loro colpa, a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della santa comunione; però la necessità non è ritenuta sufficiente quando non possono essere a disposizione dei confessori per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale si può avere in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio45.

 

32. Giudicare se ricorrano le condizioni richieste, di cui sopra al n. 31, spetta al vescovo diocesano, il quale, tenuto conto dei criteri concordati con gli altri membri della Conferenza dei Vescovi, può determinare i casi di tale necessità46.

 

33. Affinchè un fedele usufruisca validamente dell'assoluzione sacramentale impartita simultaneamente a più persone, si richiede che non solo sia ben disposto, ma insieme faccia il proposito di confessare a tempo debito i singoli peccati gravi che al momento non può confessare.

I fedeli, per quanto è possibile, anche nell'occasione di ricevere l'assoluzione generale, vengano istruiti circa i requisiti sopra indicati, e all'assoluzione generale, anche nel caso di pericolo di morte, qualora vi sia tempo sufficiente, venga premessa l'esortazione che ciascuno provveda a fare l'atto di contrizione47.

 

34. Coloro ai quali vengono rimessi i peccati gravi mediante l'assoluzione generale, si accostino quanto prima, offrendosene l'occasione, alla confessione individuale, a meno che non ne siano impediti da una giusta causa. Sono però strettamente obbligati, tolto il caso di impossibilità morale, a presentarsi entro un anno al confessore. Rimane infatti in vigore anche per essi il precetto, in forza del quale ogni fedele è tenuto a

 

______________

 

45) Cf CIC, cc.960 e 961 § 1.

46) Cf CIC, c. 961 § 2.

47) Cf CIC, c. 962 §§ 1 e 2.

 

 

 

confessare privatamente al sacerdote, almeno una volta all'anno, i suoi peccati, s'intende quelli gravi, non ancora specificatamente confessati48.

 

 

Rito dell'assoluzione generale

 

35. Per la riconciliazione dei penitenti con la confessione e l'assoluzione collettiva nei casi stabiliti dal diritto, tutto si svolge come sopra, nella celebrazione della riconciliazione per più penitenti, con la confessione e l'assoluzione individuale, fatte le sole varianti che seguono:

a) Terminata l'omelia, o nel corso della omelia stessa, si avvertano i fedeli, desiderosi di ricevere l'assoluzione generale, che vi si dispongano a dovere: che, cioè, ognuno si penta dei peccati commessi, proponga di evitarli, intenda riparare gli scandali e i danni eventualmente provocati, e s'impegni inoltre a confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, di cui al momento non può fare l'accusa49; venga inoltre proposta una soddisfazione che tutti dovranno fare; i singoli poi potranno, volendo, aggiungervi qualcosa.

b) Quindi il diacono o un altro ministro o il sacerdote stesso invita i penitenti, che vogliono ricevere l'assoluzione, a indicare con qualche segno - p. es. l'inchino del capo, la genuflessione o un altro segno, secondo le norme stabilite dalle Conferenze Episcopali - questa loro volontà, e a dire insieme la formula della confessione generale (p. es. il Confesso a Dio); dopo di che si può fare una preghiera litanica o eseguire un canto penitenziale; tutti poi dicono o cantano il Padre nostro come è stato detto sopra, al n. 27.

c) Quindi il sacerdote pronuncia l'invocazione con la quale si chiede la grazia dello Spirito Santo per la remissione dei peccati, si proclama la vittoria sul peccato per mezzo della morte e risurrezione di Cristo, e vien data ai penitenti l'assoluzione sacramentale.

d) In ultimo, il sacerdote invita al rendimento di grazie, come e stato detto sopra, al n. 29, e omessa l'orazione conclusiva, benedice il popolo e lo congeda.

 

______________

 

48) Cf SP, nn. VII e VIII; CIC, cc. 963 e 989.

49) Cf SP, n.VI.

 

 

 

V. LE CELEBRAZIONI PENITENZIALI

 

 

Indole e struttura

 

36. Le celebrazioni penitenziali sono riunioni del popolo di Dio, allo scopo di ascoltare la proclamazione della parola di Dio, che invita alla conversione e al rinnovamento della vita, e annunzia la nostra liberazione dal peccato, per mezzo della morte e risurrezione di Cristo. La loro struttura è quella abitualmente in uso nelle celebrazioni della parola di Dio50, come viene proposta nel Rito per la riconciliazione di più penitenti. E bene pertanto che dopo il rito iniziale (canto, saluto e orazione) si faccia la proclamazione di una o più letture bibliche, intercalandovi dei salmi o altri canti o momenti di silenzio, e curandone poi, nell'omelia, la spiegazione e l'applicazione ai fedeli. Nulla vieta che, o prima delle letture bibliche o dopo di esse, si facciano anche altre letture, tratte dai Padri o da altri scrittori, purché aiutino davvero la comunità e i singoli alla vera cognizione del peccato e alla vera contrizione del cuore, cioè alla conversione.

Dopo l'omelia e la meditazione della parola di Dio, conviene che l'assemblea dei fedeli formi un solo cuore e una sola voce nella preghiera, in forma litanica o in altro modo adatto alla partecipazione di tutti. Alla fine si dica sempre il Padre nostro, perché Dio, nostro Padre, "rimetta a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori... e ci liberi dal male". Il sacerdote, o il ministro che presiede, conclude poi con l'orazione e il congedo del popolo.

 

 

Utilità e importanza

 

37. Si eviti che queste celebrazioni vengano confuse, nell'opinione dei fedeli, con la celebrazione stessa del sacramento della Penitenza51. Esse sono comunque utilissime per la conversione e la purificazione del cuore52. Ed è bene farle specialmente:

 

______________

 

50) Cf IOe 37-39.

51) Cf SP, n. X.

52) Cf SP, n. X.

 

 

 

- per ravvivare nella comunità cristiana lo spirito di penitenza;

- per aiutare i fedeli a prepararsi alla confessione, che poi i singoli potranno fare a tempo opportuno;

- per educare i fanciulli a formarsi a poco a poco una coscienza del peccato nella vita umana, e della liberazione dal peccato per mezzo di Cristo;

- per aiutare i catecumeni nella loro conversione. Inoltre, là dove non c'è a disposizione nessun sacerdote per impartire l'assoluzione sacramentale, sono utilissime le celebrazioni penitenziali, perché sono un aiuto per quella contrizione perfetta che sgorga dalla carità, con la quale i fedeli possono conseguire in voto la grazia della futura penitenza sacramentale53.

 

 

VI. ADATTAMENTI DEL RITO ALLE VARIE REGIONI

E ALLE DIVERSE CIRCOSTANZE

 

 

Adattamenti che possono fare le Conferenze dei Vescovi

 

38. Spetta alle Conferenze dei Vescovi nella preparazione dei Rituali particolari, adattare questo Rito della Penitenza alle necessità delle singole regioni, in modo che, dopo l'approvazione della Sede Apostolica, se ne possa fare uso nelle regioni interessate. Ecco, a questo riguardo, i diritti e i compiti delle Conferenze dei Vescovi:

a) stabilire delle norme sulla disciplina del sacramento della Penitenza, specialmente per quanto riguarda il ministero dei sacerdoti;

b) determinare norme precise sulla sede per la celebrazione ordinaria del sacramento della Penitenza (cf sopra, n. 12) e sui segni di penitenza che devono manifestare i fedeli nell'assoluzione generale (cf sopra, n. 35);

c) preparare una versione dei testi, che sia davvero adatta all'indole e alla lingua di ciascun popolo e comporre anche

 

______________

 

53) Cf Conc. trid., sess. XIV, Doctr. de sacramento Paenitentiae, cap. 5: DS 1677.

 

 

 

nuovi testi per le preghiere dei fedeli e per le formule del ministro, conservando però integralmente la formula sacramentale.

 

La Conferenza Episcopale Italiana deciderà in Assemblea gli\ adattamenti sopra indicati che sono di sua competenza.

 

 

Competenze del vescovo

 

39. Spetta al vescovo diocesano:

 

a) regolare nella sua diocesi la disciplina della penitenza54, ivi compresi gli opportuni adattamenti del rito, secondo le norme proposte nella Conferenza dei Vescovi;

b) determinare, tenuto conto delle condizioni stabilite dal diritto (cf sopra, n. 31) e dei criteri concordati con gli altri membri della Conferenza dei Vescovi, i casi di necessità nei quali è lecito impartire l'assoluzione sacramentale generale55.

 

 

Adattamenti che spettano al ministro

 

40. Spetta ai sacerdoti, e specialmente ai parroci:

a) nella celebrazione della riconciliazione, sia per i singoli che; per la comunità, adattare il rito alla situazione concreta dei ; penitenti, conservando la struttura essenziale e integralmente la formula dell'assoluzione; per motivi pastorali omettere o arricchire alcune parti scegliendo i testi sia delle letture che delle orazioni e scegliere il luogo più adatto per la celebrazione, secondo le norme stabilite dalle Conferenze dei Vescovi, in modo che tutta la celebrazione ne risulti ricca e fruttuosa;

b) proporre e preparare qualche volta all'anno, specialmente in Quaresima, delle celebrazioni penitenziali, ricorrendo all'aiuto di altri, anche di laici, in modo che i testi scelti e l'ordine della celebrazione si adattino davvero alla condizione e alle circostanze della comunità o dell'assemblea (p. es. di fanciulli, di malati ecc.).

 

______________

 

54) Cf LG 26.

55) Cf SP, n. V; CIC, c. 961 §§ 1 e 2.

 

 

 

Appendice I

L'ASSOLUZIONE DALLE CENSURE

 

 

1. Quando il sacerdote, a norma del diritto, assolve, nel foro sacramentale, da una censura latae sententiae un penitente ben disposto, non si deve cambiare la formula dell'assoluzione, ma basta che il confessore intenda assolvere anche dalle censure. Il confessore tuttavia, può, prima di assolvere dai peccati, assolvere dalla censura con la formula qui sotto proposta per l'uso fuori del sacramento della Penitenza.

 

2. Quando il sacerdote, a norma del diritto, assolve un penitente dalla censura fuori del sacramento della Penitenza, usa la formula seguente:

 

In forza del potere a me concesso

Io ti assolvo dal vincolo di scomunica

(o sospensione o interdetto).

Nel nome del Padre

e del Figlio e dello Spirito Santo.

Il penitente risponde: Amen.

 

 

LA DISPENSA DALL'IRREGOLARITÀ

 

3. Se il penitente è incorso in qualche irregolarità, il sacerdote che a norma del diritto, lo dispensa dall'irregolarità stessa, sia in confessione, dopo l'assoluzione, sia fuori del sacramento della Penitenza, dice:

In forza del potere a me concesso,

Io ti dispenso

dall'irregolarità in cui sei incorso.

Nel nome del Padre

e del Figlio e dello Spirito Santo.

Il penitente risponde: Amen.

 

 

 


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